Art. 19.

      1. Per le attività del proprio ufficio che l'ufficiale giudiziario svolge fuori dall'edificio sede di lavoro, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, è consentito, con autorizzazione del capo dell'ufficio e previa domanda scritta dell'interessato, l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità di trasferta prevista dalla legge per l'ufficiale giudiziario, quale rimborso delle spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente, veloce, efficace ed efficiente dei normali servizi di linea.